Statuto
Articolo 1 - DENOMINAZIONE
É costituito un consorzio con attività esterna denominato: "ECOMETAL".
Articolo 2 - SEDE
Il Consorzio ha sede a Treviso, Piazza delle Istituzioni, n. 11.
Articolo 3 - SCOPO E OGGETTO
Il Consorzio non ha scopo di lucro. Esso si propone di coordinare le attività delle imprese consorziate per migliorarne la produttività e l'efficienza. Il Consorzio, fungendo da organismo di servizio per i consorziati, potrà intraprendere tutte le azioni necessarie per promuovere la loro immagine e la loro attività sia nella Unione Europea sia negli altri Stati.
In particolare il Consorzio ha per oggetto:
a) la promozione e l'attuazione in comune di processi tendenti al recupero di materie riutilizzabili dai residui di lavorazione delle imprese consorziate;
b) l'organizzazione della raccolta dei residui delle lavorazioni, dello stoccaggio, del trattamento dei rifiuti;
c) la riutilizzazione di materiali derivanti da processi produttivi;
d) la depurazione in comune di scarichi;
e) la promozione di ogni attività tesa al miglioramento del rapporto tra le imprese del settore trattamenti-finiture metalli e l'ambiente (compresi congressi, convegni, attività di ricerca e ciò anche in collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche o private);
f) la promozione in generale dell'attività e dei prodotti delle aziende nel mercato, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e di ricerche di mercato. La predisposizione di cataloghi e di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo. L'organizzazione e/o la partecipazione a manifestazioni fieristiche;
g) l'acquisto di impianti di trattamento e finitura usati.
Articolo 4 - DURATA
La durata del Consorzio è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) salvo proroga od anticipato scioglimento che dovrà essere approvato dai due terzi dei consorziati aventi diritto al voto.
Articolo 5 - AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI
Il Consorzio è aperto all'adesione di altri imprenditori il cui ingresso non costituisce modifica del contratto.
Possono entrare a far parte del Consorzio gli imprenditori esercenti attività di trattamento e finitura dei metalli iscritti all'associazione "ASSOGALVANICA" con sede in Padova e tutti gli imprenditori in genere che per l'attività concretamente svolta e per l'esperienza acquisita possono contribuire, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, alla più proficua realizzazione degli scopi del Consorzio.
Possono altresì essere ammessi, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, altri soggetti, pubblici o privati, che possono contribuire, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, alla più proficua realizzazione degli scopi del Consorzio.
Non possono in ogni caso essere ammessi imprenditori sottoposti a procedure concorsuali in corso, inabilitati o interdetti.
I soggetti che intendano entrare a far parte del Consorzio debbono rivolgere domanda scritta al Presidente del Consiglio Direttivo.
Nella domanda dovranno dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto e di accettarle integralmente.
L'accoglimento della domanda deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Il rifiuto di ammissione non deve essere motivato e non è soggetto a reclamo o a impugnativa. Il nuovo consorziato entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, deve versare la quota di adesione al fondo consortile.
Articolo 6 - RECESSO ED ESCLUSIONE
É ammesso il recesso per giusta causa. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata al Consiglio Direttivo e diviene efficace trenta giorni dopo la ricezione.
Il recedente conserva l'obbligo di adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri dallo stesso assunti nei confronti del Consorzio o di terzi anteriormente allo scioglimento del vincolo.
L'esclusione può essere deliberata nei confronti del consorziato che abbia perduto anche uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione o che non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili, o che si sia reso inadempiente alle obbligazioni derivanti dal presente contratto o a quelle assunte per suo conto dal Consorzio.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e non è soggetta a reclamo o ad impugnativa.
Fra le cause di recesso o di esclusione si evidenzia specificatamente lo stato di manifesta insolvenza, la dichiarazione di fallimento o di essere sottoposto a procedure concorsuali, la cessazione dell'attività originaria che aveva determinato l'adesione al Consorzio e l'inadempienza delle obbligazioni sociali.
La quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso non sarà rimborsata e verrà attribuita ai restanti consorziati proporzionalmente fra di loro in accrescimento delle rispettive quote associative.
Il recesso e l'esclusione di un consorziato non costituiscono modificazione del contratto di Consorzio.
Articolo 7 - FONDO CONSORTILE, CONTRIBUTI INIZIALI, PERIODICI E STRAORDINARI
Il fondo consortile è costituito dall'ammontare delle quote di partecipazione versate da ciascun consorziato e dai beni con tali quote acquisiti.
Il Consiglio Direttivo potrà deliberare la confluenza nel fondo consortile di altri fondi disponibili a bilancio del Consorzio o di altri cespiti, oltre quelli rappresentati dalle quote di partecipazione, per incameramento di somme pagate a titolo di penale, di particolari rimborsi spese, o di altre sopravvenienze attive.
Il contributo iniziale per l'ingresso dei nuovi consorziati è stabilito nella misura di Euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascuno consorziato e deve essere versato al momento dell'adesione.
Per i nuovi consorziati il contributo iniziale può essere annualmente adeguato dal Consiglio Direttivo nella misura massima del 200% (duecento per cento). Un adeguamento superiore può essere deliberato dall'Assemblea.
Oltre al contributo iniziale, ciascun consorziato deve contribuire alle spese di gestione del Consorzio mediante un contributo annuale stabilito dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea potrà deliberare altresì contributi straordinari in misura eguale per tutti ove il fondo consortile divenga insufficiente per la realizzazione degli scopi del Consorzio. Il singolo consorziato dovrà altresì rimborsare al Consorzio le spese da questo sostenute per l'esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste di cui abbia individualmente beneficiato.
Articolo 8 - ORGANI DEL CONSORZIO
Sono organi del Consorzio:
a) l'Assemblea dei consorziati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) l'Ufficio di Presidenza (Presidente e Vice Presidente).
Articolo 9 - ASSEMBLEA
L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati. Ciascun consorziato ha diritto ad un voto.
Ciascun consorziato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro consorziato mediante delega scritta. Nessun consorziato può avere più di quattro deleghe.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti ad eccezione delle materie per le quali il presente statuto dispone diversamente.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto in apposito libro di cui i consorziati possono prendere visione ed ottenere estratti.
L'Assemblea è competente a:
a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente;
b) determinare i loro eventuali compensi;
c) approvare il bilancio;
d) aggiornare il contributo iniziale dei consorziati in misura superiore a quanto previsto nel precedente articolo 7;
e) emanare direttive al Consiglio Direttivo per il miglior raggiungimento degli scopi consortili;
f) nominare i liquidatori determinandone i poteri;
g) deliberare sulle modifiche del presente statuto con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.
All'Assemblea si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile.
Articolo 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre membri, tutti eletti dall'Assemblea fra i consorziati o loro mandatari.
I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è competente a:
a) predisporre il bilancio;
b) determinare la misura del contributo annuale ed aggiornare la misura del contributo in conformità alle disposizioni del presente statuto;
c) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio, salvo quelli riservati per legge o per disposizioni del presente statuto, alla competenza di altri organi;
d) deliberare sull'ammissione di nuovi consorziati e/o sulla loro esclusione.
Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Articolo 11 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
Il Presidente e il Vice Presidente, eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Al Presidente spetta la rappresentanza sostanziale e processuale del Consorzio.
Egli è competente a:
a) nominare avvocati nei giudizi attivi e passivi di cui il consorzio è parte;
b) rilasciare quietanze liberatorie delle somme di denaro, da chiunque ed a qualsiasi titolo versate al Consorzio;
c) convocare e presiedere le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo;
d) dare disposizioni per l'esecuzione delle delibere degli organi consortili;
e) eseguire gli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
f) vigilare sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei libri del consorzio. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente;
g) il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente e al Vice Presidente, disgiuntamente fra loro, parte dei loro poteri e funzioni.
Articolo 12 - BILANCIO
Alla fine di ogni anno solare il Consiglio Direttivo predisporrà un bilancio comprensivo di situazione patrimoniale, conto economico e nota integrativa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei consorziati entro il 20 febbraio dell'anno successivo.
La situazione patrimoniale dovrà essere depositata presso il Registro delle Imprese entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, a norma dell'art. 2615 bis del Codice civile.
L'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio non può essere diviso fra i consorziati ma deve essere destinato all'incremento del fondo consortile.
Articolo 13 - MODIFICHE STATUTARIE
Per le modifiche del presente statuto l'Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi gli aventi diritto al voto.
Articolo 14 - SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento del consorzio l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Articolo 15 - CONCILIAZIONE E ARBITRATO
Tutte le controversie tra consorziati, tra consorziati e Consorzio, nonché quelle promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, comunque relative al rapporto consortile, prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale, saranno sottoposte ad un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento di Conciliazione della Curia Mercatorum di Treviso, che qui si intende integralmente richiamato.
Le controversie per le quali il tentativo di conciliazione non abbia dato esito positivo, o non sia stato esperito a seguito della comune volontà delle parti, saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento di mediazione/arbitrato di Curia Mercatorum. Il Tribunale arbitrale sarà integralmente nominato dalla Corte per la Risoluzione delle Controversie di Curia Mercatorum.
Statuto di Ecometal, versione aggiornata 2019