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::Fri 19 Dec 2008
hygienic surface: conclusa con successo la pratica di registrazione del marchio::Thu 11 Dec 2008
Assemblea di ECOMETAL::Thu 06 Nov 2008
CleanProd: Coordinating European R&D actions towards cleaner production processes::Sat 27 Sep 2008
Convocazione del CONSIGLIO DIRETTIVO::Sat 13 Sep 2008
FLEXICOAT: riunione di metà progetto
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In conformità al proprio atto costitutivo e alle
proprie finalità che prevedono, tra l’altro,
“ ... la promozione di ogni attività tesa al
miglioramento del rapporto tra le imprese del settore trattamenti
e finiture metalliche e l’ambiente, comprese attività
di ricerca anche in collaborazione con enti ed istituzioni
pubbliche o private ... ”
“ ... la promozione in generale dell’attività
e dei prodotti delle aziende nel mercato ...”
ECOMETAL
promuove il marchio “Infinitely Recyclable”.
Ricevuto in gestione da ASSOGALVANICA
Associazione Italiana Industrie Galvaniche
Che lo ha creato e fatto registrare perché in linea
col motto associativo “ lavorare rispettando l’ambiente”
Il marchio, il cui simbolo è sopra riportato, è
stato registrato presso la Camera di Commercio Industria
ed Artigianato di Venezia cod. 27 con verbale di deposito
e numero di domanda VE 2002 C 000046 per le seguenti categorie:
2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 21, 28 e 40, per tutte
le classi, F. è di proprietà di Assogalvanica
(Associazione Italiana Industrie Galvaniche) che ha delegato
la gestione della registrazione e del regime di concessione
all’uso di tale marchio ad ECOMETAL.
Mediante il presente regolamento ECOMETAL provvede a definire
il significato e le modalità di concessione.
Art. 1 – Definizioni
Il marchio “infinitely recyclable” ovvero “infinitamente
riciclabile”, di seguito indicato come Marchio, garantisce
che il prodotto o la parte di prodotto metallico, ovvero
che gli articoli metallici lavorati presso le aziende concessionarie
del Marchio, possono essere riciclati un numero infinito
di volte.
Nei protocolli tecnici allegati al presente regolamento
vengono definiti:
a) i requisiti tecnici cui devono rispondere i prodotti
metallici lavorati per poter essere marchiati;
b) i processi produttivi mediante i quali il metallo può
essere riciclato;
c) le caratteristiche del prodotto che si può ottenere
attraverso il riciclo.
Art. 2 – Compiti di ECOMETAL
ECOMETAL, sentite le esigenze dei propri consorziati, organizza
la ricerca e la sperimentazione necessarie per la elaborazione
dei protocolli tecnici.
In considerazione della molteplicità dei tipi di
supporto metallico e dei trattamenti metallici superficiali
possibili stabilisce gruppi omogenei di prodotti sui quali
effettuare la ricerca e la sperimentazione.
Affida a enti di ricerca, di riconosciuta competenza e prestigio,
l’esecuzione della ricerca e della sperimentazione
e la redazione dei relativi protocolli tecnici. Affida a
laboratori o a centri di ricerca dotati delle necessarie
competenze le verifiche di conformità dei prodotti
al materiale sperimentato.
In base ai risultati della ricerca e della sperimentazione
o delle verifiche di conformità, ECOMETAL concede
l’utilizzo del Marchio secondo le procedure del presente
regolamento.
ECOMETAL vigila sul corretto utilizzo del Marchio, decreta
la sospensione o la revoca della concessione, verifica la
rispondenza del presente regolamento nel tempo disponendone
le modifiche che eventualmente si rendessero necessarie.
Tutte le modifiche al presente regolamento e agli allegati
vengono apportate su proposta del Presidente e approvazione
del Consiglio Direttivo di ECOMETAL.
Art. 3 – Modalità di concessione del Marchio
Il marchio viene concesso in base a tre modalità.
a) A completamento di un programma di ricerca e sperimentazione
eseguito da un ente di ricerca incaricato da ECOMETAL, su
un campione rappresentativo di una definita tipologia di
prodotto, inteso come materiale di supporto e trattamento
superficiale, messo a disposizione dalle Aziende galvaniche
richiedenti. Il Marchio viene concesso qualora il programma
di ricerca e sperimentazione si sia concluso favorevolmente
e abbia consentito di definire il protocollo tecnico che
stabilisce le modalità di riciclo del prodotto giunto
al termine del suo ciclo di vita utile. Questa modalità
da luogo ad una concessione di primo livello rilasciata
unicamente alla Aziende che abbiano contribuito alla sperimentazione.
b) A seguito di verifica di conformità, eseguita
da un laboratorio incaricato da ECOMETAL su un campione
della produzione dell’Azienda galvanica richiedente.
La verifica di conformità ai protocolli tecnici viene
effettuata su materiali forniti dall’Azienda richiedente.
L’Azienda dichiara che il materiale fornito per la
verifica costituisce un campione rappresentativo di una
definita tipologia di prodotto, inteso come materiale di
supporto e trattamento superficiale, della propria produzione
fornendo adeguata autocertificazione.
c) In seguito a sub concessione rilasciata da ECOMETAL a
favore dei Committenti dell’Azienda concessionaria
per procedura sub a) o sub b) che ne abbia fatto richiesta.
Art. 4 – CERTIFICATO DI CONCESSIONE
Il certificato di concessione viene rilasciato unicamente
da ECOMETAL su carta appositamente stampata conformemente
ai modelli previsti nell’allegato A. Il certificato
può essere redatto in lingua italiana o inglese.
In entrambi i casi nel certificato sono riportati:
• il simbolo del Marchio e la dicitura “infinitely
recyclable”;
• i nomi di Assogalvanica e di ECOMETAL;
• il nome dell’ente incaricato della ricerca
e sperimentazione per la tipologia di prodotto;
• la data di rilascio della concessione;
• il nome dell’Azienda concessionaria;
• il tipo di materiale, metallo o lega, che costituisce
il supporto e la descrizione convenzionale dei trattamenti,
sia in forma estesa che mediante simboli e sigle, per i
quali viene rilasciata la concessione;
• il numero della concessione, come definito nell’Art.
5.
Art. 5 - Numerazione delle concessioni:
Le concessioni sono identificate da un codice numerico preceduto
dalla dicitura “concessione n”. per la versione
in lingua italiana e “Licence number” per la
versione in lingua inglese. La numerazione è costituita
dall’anno di emissione seguito da una barra e da una
sequenza di tre gruppi di cifre separati da un punto.
Il primo gruppo di due cifre da sinistra identifica le concessioni
di prima classe rilasciate in seguito a ricerca e sperimentazione
come indicato nell’Art. 3 comma a).
Il secondo gruppo di tre cifre identifica le concessioni
rilasciate in base a verifica tecnica di conformità
come indicato nell’Art. 3 comma b). Nel caso alla
ricerca e sperimentazione su una determinata tipologia di
prodotto (identificata dal numero del primo gruppo di cifre)
abbiano partecipato due o più aziende, le relative
concessioni di prima classe sono distinte mediante numerazione
progressiva in questo secondo gruppo di cifre.
Il terzo gruppo di tre cifre identifica le sub concessioni
rilasciate ai Committenti delle Aziende concessionarie in
quanto produttrici dei beni costituenti il supporto che
ha subito il trattamento come indicato nell’Art. 3
comma c).
Art. 6 - Registri
Presso ECOMETAL viene istituito il registro delle concessioni
rilasciate secondo le modalità di cui all’Art.
3 commi a) e b). E’ fatto obbligo alle Aziende concessionarie
che richiedono la sub concessione del Marchio a favore dei
propri Committenti di istituirne il registro utilizzando l'apposita modulistica richiedibile a ECOMETAL. Ciascuna delle Aziende concessionarie deve conservare
il proprio registro delle sub concessioni presso il sito
produttivo dove in concreto avviene la produzione. Il registro
deve essere reso disponibile per il controllo nel corso
di eventuali visite ispettive disposte da ECOMETAL.
Art. 7 - Chi può richiedere la concessione del Marchio
Il Marchio viene concesso alle Aziende galvaniche che ne
facciano richiesta, previa iscrizione ad Assogalvanica,
ed è subordinata all’accettazione del presente
regolamento. All’atto della richiesta, l’Azienda
richiedente deve fornire la campionatura necessaria per
la ricerca e sperimentazione, nel caso di concessione secondo
la modalità di cui all’Art. 3 a) ovvero quella
necessaria per la verifica di conformità nel caso
di concessione secondo la modalità di cui all’Art.
3 b). Le domande di concessione devono essere redatte utilizzando
l’apposita modulistica richiedibile a ECOMETAL.
Art. 8 - Sub concessione
In considerazione del fatto che i prodotti dell’industria
galvanica spesso rappresentano parti di articoli più
complessi, allo scopo di informare l’utilizzatore
finale circa le possibilità di riciclo dei prodotti
con componenti metallici finiti mediante trattamenti galvanici
di superficie e allo scopo di diffondere maggiormente la
conoscenza del Marchio stesso, viene data facoltà
ai concessionari del Marchio di estendere in sub concessione
l’utilizzo del Marchio ai propri Committenti i cui
prodotti rispondano ai requisiti previsti nel protocollo
tecnico.
La sub concessione del Marchio è intesa limitatamente
alle componenti metalliche lavorate dal concessionario.
L’Azienda concessionaria interessata alla sub concessione
deve farne richiesta a ECOMETAL utilizzando l’apposita
modulistica richiedibile a ECOMETAL. ECOMETAL provvede quindi tempestivamente
ad emettere i certificati richiesti conformi agli Artt.
4 e 5, omettendo il nome dell’Azienda destinataria
della sub concessione. L’Azienda concessionaria provvede
ad intestare il certificato di sub concessione con il nominativo
del proprio Committente e ad esigere in nome e per conto
di ECOMETAL i relativi diritti e spettanze. Le sub concessioni
devono essere annotate dall’Azienda concessionaria
nell’apposito registro (Art. 6) al momento della consegna
dei certificati ai Committenti.
Nel caso il Committente dell’Azienda concessionaria
non rispetti il presente regolamento o nel caso sospenda
la committenza di trattamenti presso l’Azienda concessionaria
la sub concessione relativa viene sospesa o revocata per
conto di ECOMETAL a cura dell’Azienda concessionaria
che provvede ad annotare il provvedimento nell’apposito
registro e a darne contestualmente notizia ad ECOMETAL.
Art. 9 - Validità della concessione e modalità di rinnovo
La concessione si intende sempre valida a meno che non venga
sospesa o revocata. La validità è subordinata
al rinnovo trascorsi due anni dalla data di concessione
e successivamente a rinnovo annuale. Il rinnovo avviene
previa il pagamento dei diritti di concessione previsti
dall’Art. 15. In occasione
del rinnovo ECOMETAL può disporre il controllo del
registro delle sub concessioni. Gli oneri relativi
sono a carico dell’Azienda concessionaria.
ECOMETAL si riserva di fare effettuare, a propria discrezione,
verifiche di conformità sulla produzione dell’Azienda
concessionaria che è tenuta a fornire la campionatura
richiesta.
Art. 10 - Sospensione e revoca della concessione
La sospensione della concessione viene decisa dal Presidente
di ECOMETAL che ne informa tempestivamente l’Azienda
concessionaria indicando i motivi della sospensione. Sono
motivo di sospensione:
• la non conformità della produzione ai requisiti
previsti nel protocollo tecnico relativo alla Concessione;
• la mancata o errata tenuta del registro delle sub
concessioni;
• il mancato pagamento della quota di iscrizione ad
Assogalvanica e degli oneri previsti dagli Art. 7, 8 e 9;
• la violazione del presente regolamento.
Nel periodo di sospensione della concessione l’Azienda
concessionaria non può richiedere il rilascio di
sub concessioni a proprio favore. La sospensione viene revocata
con provvedimento del Presidente di ECOMETAL una volta rimossi
i motivi che l’hanno determinata.
Avverso la sospensione è ammesso ricorso motivato,
entro 30 giorni dal provvedimento, al Consiglio Direttivo
di ECOMETAL.
La revoca della concessione viene decisa dal Consiglio Direttivo
di ECOMETAL successivamente al procedimento di sospensione,
dopo aver esaminati il provvedimento del Presidente e l’eventuale
ricorso.
Avverso la revoca è ammesso ricorso motivato, entro
30 giorni dal provvedimento, al Consiglio Direttivo di Assogalvanica.
Esaminati gli atti e sentito il Presidente di ECOMETAL,
il Consiglio Direttivo di Assogalvanica può confermare
il provvedimento o dare disposizioni e prescrizioni che
consentano, una volta attuate, l’annullamento della
revoca.
I provvedimenti di sospensione e di revoca della concessione,
i ricorsi e gli annullamenti vengono progressivamente annotati
nel registro dei concessionari del Marchio.
La sospensione e la revoca della concessione implicano l’estensione
del provvedimento alle sub concessioni ad essa collegate.
Art. 11 - Sospensione e revoca e della sub concessione
La sospensione e la revoca della sub concessione viene adottata
da ECOMETAL su segnalazione dell’Azienda concessionaria
che contestualmente ne da notifica a mezzo raccomandata
al sub concessionario ed annota nel registro in sue mani
la natura, la data ed i motivi del provvedimento. Avverso
il provvedimento di sospensione o di revoca della sub concessione
è ammesso ricorso motivato al Presidente di ECOMETAL
entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. E’
data facoltà al sub concessionario oggetto del provvedimento
di sospensione o di revoca di richiedere ad ECOMETAL l’elenco
delle Aziende concessionarie cui rivolgersi per chiedere
il rilascio di una nuova sub concessione.
E’ fatto salvo il diritto di ECOMETAL di provvedere
autonomamente alla sospensione e alla revoca della sub concessione
qualora venisse a conoscenza che un sub concessionario fa
uso improprio del Marchio o uso non conforme al presente
regolamento. In tal caso ECOMETAL informa il concessionario
del provvedimento affinché questi possa annotarlo
nel proprio registro dei sub concessionari
Art. 12 - Controversie in merito al regolamento, al Marchio e al suo utilizzo
Qualsiasi controversia tra le parti implicate nell’utilizzo
del Marchio ovvero Consorziati, ECOMETAL, concessionari
e sub concessionari deve essere risolta amichevolmente facendo
ricorso agli organi di ECOMETAL, nell’ordine Presidente,
Consiglio Direttivo, Assemblea dei Consorziati. Qualora
tali organi non siano in grado di dirimere la controversia
viene istituito un collegio arbitrale di tre membri, due
nominati dalle parti in controversia, il terzo dal Consiglio
Direttivo di Assogalvanica. Il giudizio del collegio arbitrale
è inappellabile e vincolante per le parti.
Art. 13 - Nuove ricerche e sperimentazioni, evoluzione tecnologica
Le ricerche e sperimentazioni su nuove lavorazioni e prodotti
vengono volta per volta definite da ECOMETAL sentite le
Aziende interessate, a seconda dell’impegno economico,
della complessità dell’argomento e dei mezzi
e del tempo necessari per arrivare a dei risultati.
In caso di sensibili progressi tecnologici, i protocolli
tecnici originari possono essere modificati od integrati
con i risultati di studi aggiuntivi come previsto dall’Art.
2.
Art. 14 - Promozione
ECOMETAL si riserva la facoltà di promuovere l’utilizzo
e la diffusione del Marchio anche attraverso accordi internazionali
con Enti e Consorzi che condividano le stesse finalità
potendo fare ricorso anche a ulteriori certificazioni.
Su segnalazione delle Aziende concessionarie, il Presidente
di ECOMETAL ha facoltà di proporre al Consiglio Direttivo
di ECOMETAL, l’assegnazione di Premi e Riconoscimenti
ad Aziende che si siano distinte per la diffusione della
filosofia del riciclo dei prodotti al termine del loro ciclo
di utilizzo oppure a prodotti specifici che raggiungano
elevati standard di riciclo nel loro complesso incorporando
parti significative di beni su cui è applicato il
Marchio, o ancora a beni che incorporando parti di materiali
misti tra cui quelli cui si riferisce il marchio in oggetto,
si distinguano nel loro complesso per la riciclabilità
o per l’aver utilizzato materiali riciclati.
Art. 15 - Tariffe, oneri di gestione e utili
Il tariffario relativo alla concessione e sub concessione
del Marchio, nonché alla prestazione di servizi di
tutela e promozione del Marchio stesso, viene approvato
dal Consiglio Direttivo di ECOMETAL su proposta del Presidente.
Il tariffario rimane valido fino a sostituzione.
Il Presidente di ECOMETAL redige annualmente il bilancio
economico della gestione del Marchio.
Le somme incassate da ECOMETAL, detratti gli oneri di gestione
e di promozione del Marchio, debbono essere impiegate per
ulteriori ricerche e sperimentazioni.
Art. 16 - Modifiche al regolamento
Il presente regolamento può essere soggetto a modifiche e revisioni
da parte del Consiglio Direttivo di ECOMETAL senza obbligo
di comunicazione al singolo concessionario. Modifiche ed integrazioni
potranno rendersi necessarie con l’estensione del
Marchio a soggetti provenienti da ambiti diversi dalla galvanica,
oppure a seguito di sviluppi della tecnologia, oppure per
adeguamento a leggi cogenti o normative tecniche, in ambito
Locale, Regionale, Nazionale, Comunitario e Internazionale,
oppure su sollecitazione di Organismi e Organizzazioni Internazionali.
Qualsiasi titolare di concessione ha diritto di proporre
modifiche al presente regolamento al Consiglio Direttivo
di ECOMETAL.
Le revisioni del presente regolamento sono pubblicate nel
sito www.ecometal.org e rese disponibili su richiesta degli
interessati.
Art. 17 - Riproduzione del Marchio
Il Marchio può essere liberamente riprodotto su cataloghi,
carta intestata e altro materiale informativo commerciale
delle Aziende concessionarie ma deve essere sempre completato
dalla sigla identificativa del supporto e delle lavorazioni
per cui è stato concesso. Le aziende sub concessionarie possono riprodurre
il Marchio possibilmente accompagnato dalla dicitura infinitely recyclable.
Il Marchio può essere riprodotto solo rispettando
le specifiche tecniche per la riproduzione stabilite nel manuale d'uso del Marchio. Marchio e dicitura possono essere esposti nei cataloghi
con riferimento ai soli prodotti o componenti di prodotto
della Azienda concessionaria che ha esteso la sub concessione
avendo cura di non dar luogo a fraintendimenti. Se un prodotto
è formato da diversi materiali e componenti dovrà
essere chiaramente comprensibile a quali materiali e componenti
si riferisce il Marchio.
Su richiesta degli interessati che ne abbiano titolo come
dal presente regolamento, ECOMETAL si riserva la facoltà
di fornire, a spese del richiedente, certificati di particolare
pregio ed etichette da apporre sui prodotti ed eventuale
altro materiale per la propaganda del Marchio. Il Marchio
che fisicamente viene apposto sul prodotto deve essere costituito
di materiale fornito e/o approvato da ECOMETAL.
Art. 18 - Estensioni
Potendo il Marchio essere applicato non solo a prodotti
metallici sottoposti a trattamenti superficiali galvanici
ma anche a qualsiasi prodotto metallico, sempre che possa
essere riciclato un numero infinito di volte, ECOMETAL si
riserva la facoltà di estendere l’ambito originario
del Marchio.
Art. 19 –
Impegno Etico di Politica Ambientale
Il sottoscrittore del presente regolamento:
• Prende atto che l’iniziativa senza fini di
lucro del Marchio e il regime di Concessione relativo hanno
il fine di migliorare il rapporto tra impresa e sue produzioni
e l’ambiente
• Prende atto che l’iniziativa è attuata
volontariamente e si basa sull’applicazione di criteri
etici nella produzione,
• Si impegna ad una politica commerciale coerente
con tale fine ed a farsi parte attiva per proporre, stimolare
nuove iniziative con spirito di collaborazione per un miglioramento
continuo che conduca ad uno sviluppo sostenibile e ad un
risparmio di risorse naturali ed energie.
• Prende atto inoltre che le risorse aggiuntive che
si rendessero disponibili nel consorzio ECOMETAL, detratte
le spese e gli oneri di gestione, non possono in alcun caso
dare luogo a distribuzione di utili ai singoli consorziati
ma possono unicamente essere impegnati in studi, ricerche
ed attività previste nello statuto di ECOMETAL.
Ultima revisione : Giugno 2003 |
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