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hygienic surface: conclusa con successo la pratica di registrazione del marchio::Thu 11 Dec 2008
Assemblea di ECOMETAL::Thu 06 Nov 2008
CleanProd: Coordinating European R&D actions towards cleaner production processes::Sat 27 Sep 2008
Convocazione del CONSIGLIO DIRETTIVO::Sat 13 Sep 2008
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Regolamento del Marchio





In conformità al proprio atto costitutivo e alle proprie finalità che prevedono, tra l’altro,

“ ... la promozione di ogni attività tesa al miglioramento del rapporto tra le imprese del settore trattamenti e finiture metalliche e l’ambiente, comprese attività di ricerca anche in collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche o private ... ”


“ ... la promozione in generale dell’attività e dei prodotti delle aziende nel mercato ...”


ECOMETAL promuove il marchio “Infinitely Recyclable”.

Ricevuto in gestione da ASSOGALVANICA
Associazione Italiana Industrie Galvaniche

Che lo ha creato e fatto registrare perché in linea col motto associativo
“ lavorare rispettando l’ambiente”

Il marchio, il cui simbolo è sopra riportato, è stato registrato presso la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Venezia cod. 27 con verbale di deposito e numero di domanda VE 2002 C 000046 per le seguenti categorie: 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 21, 28 e 40, per tutte le classi, F. è di proprietà di Assogalvanica (Associazione Italiana Industrie Galvaniche) che ha delegato la gestione della registrazione e del regime di concessione all’uso di tale marchio ad ECOMETAL.
Mediante il presente regolamento ECOMETAL provvede a definire il significato e le modalità di concessione.


Art. 1 – Definizioni
Il marchio “infinitely recyclable” ovvero “infinitamente riciclabile”, di seguito indicato come Marchio, garantisce che il prodotto o la parte di prodotto metallico, ovvero che gli articoli metallici lavorati presso le aziende concessionarie del Marchio, possono essere riciclati un numero infinito di volte.
Nei protocolli tecnici allegati al presente regolamento vengono definiti:
a) i requisiti tecnici cui devono rispondere i prodotti metallici lavorati per poter essere marchiati;
b) i processi produttivi mediante i quali il metallo può essere riciclato;
c) le caratteristiche del prodotto che si può ottenere attraverso il riciclo.

Art. 2 – Compiti di ECOMETAL
ECOMETAL, sentite le esigenze dei propri consorziati, organizza la ricerca e la sperimentazione necessarie per la elaborazione dei protocolli tecnici.
In considerazione della molteplicità dei tipi di supporto metallico e dei trattamenti metallici superficiali possibili stabilisce gruppi omogenei di prodotti sui quali effettuare la ricerca e la sperimentazione.
Affida a enti di ricerca, di riconosciuta competenza e prestigio, l’esecuzione della ricerca e della sperimentazione e la redazione dei relativi protocolli tecnici. Affida a laboratori o a centri di ricerca dotati delle necessarie competenze le verifiche di conformità dei prodotti al materiale sperimentato.
In base ai risultati della ricerca e della sperimentazione o delle verifiche di conformità, ECOMETAL concede l’utilizzo del Marchio secondo le procedure del presente regolamento.
ECOMETAL vigila sul corretto utilizzo del Marchio, decreta la sospensione o la revoca della concessione, verifica la rispondenza del presente regolamento nel tempo disponendone le modifiche che eventualmente si rendessero necessarie.
Tutte le modifiche al presente regolamento e agli allegati vengono apportate su proposta del Presidente e approvazione del Consiglio Direttivo di ECOMETAL.

Art. 3 – Modalità di concessione del Marchio

Il marchio viene concesso in base a tre modalità.
a) A completamento di un programma di ricerca e sperimentazione eseguito da un ente di ricerca incaricato da ECOMETAL, su un campione rappresentativo di una definita tipologia di prodotto, inteso come materiale di supporto e trattamento superficiale, messo a disposizione dalle Aziende galvaniche richiedenti. Il Marchio viene concesso qualora il programma di ricerca e sperimentazione si sia concluso favorevolmente e abbia consentito di definire il protocollo tecnico che stabilisce le modalità di riciclo del prodotto giunto al termine del suo ciclo di vita utile. Questa modalità da luogo ad una concessione di primo livello rilasciata unicamente alla Aziende che abbiano contribuito alla sperimentazione.
b) A seguito di verifica di conformità, eseguita da un laboratorio incaricato da ECOMETAL su un campione della produzione dell’Azienda galvanica richiedente. La verifica di conformità ai protocolli tecnici viene effettuata su materiali forniti dall’Azienda richiedente. L’Azienda dichiara che il materiale fornito per la verifica costituisce un campione rappresentativo di una definita tipologia di prodotto, inteso come materiale di supporto e trattamento superficiale, della propria produzione fornendo adeguata autocertificazione.
c) In seguito a sub concessione rilasciata da ECOMETAL a favore dei Committenti dell’Azienda concessionaria per procedura sub a) o sub b) che ne abbia fatto richiesta.

Art. 4 – CERTIFICATO DI CONCESSIONE

Il certificato di concessione viene rilasciato unicamente da ECOMETAL su carta appositamente stampata conformemente ai modelli previsti nell’allegato A. Il certificato può essere redatto in lingua italiana o inglese. In entrambi i casi nel certificato sono riportati:
• il simbolo del Marchio e la dicitura “infinitely recyclable”;
• i nomi di Assogalvanica e di ECOMETAL;
• il nome dell’ente incaricato della ricerca e sperimentazione per la tipologia di prodotto;
• la data di rilascio della concessione;
• il nome dell’Azienda concessionaria;
• il tipo di materiale, metallo o lega, che costituisce il supporto e la descrizione convenzionale dei trattamenti, sia in forma estesa che mediante simboli e sigle, per i quali viene rilasciata la concessione;
• il numero della concessione, come definito nell’Art. 5.

Art. 5 - Numerazione delle concessioni:
Le concessioni sono identificate da un codice numerico preceduto dalla dicitura “concessione n”. per la versione in lingua italiana e “Licence number” per la versione in lingua inglese. La numerazione è costituita dall’anno di emissione seguito da una barra e da una sequenza di tre gruppi di cifre separati da un punto.
Il primo gruppo di due cifre da sinistra identifica le concessioni di prima classe rilasciate in seguito a ricerca e sperimentazione come indicato nell’Art. 3 comma a).
Il secondo gruppo di tre cifre identifica le concessioni rilasciate in base a verifica tecnica di conformità come indicato nell’Art. 3 comma b). Nel caso alla ricerca e sperimentazione su una determinata tipologia di prodotto (identificata dal numero del primo gruppo di cifre) abbiano partecipato due o più aziende, le relative concessioni di prima classe sono distinte mediante numerazione progressiva in questo secondo gruppo di cifre.
Il terzo gruppo di tre cifre identifica le sub concessioni rilasciate ai Committenti delle Aziende concessionarie in quanto produttrici dei beni costituenti il supporto che ha subito il trattamento come indicato nell’Art. 3 comma c).

Art. 6 - Registri

Presso ECOMETAL viene istituito il registro delle concessioni rilasciate secondo le modalità di cui all’Art. 3 commi a) e b). E’ fatto obbligo alle Aziende concessionarie che richiedono la sub concessione del Marchio a favore dei propri Committenti di istituirne il registro utilizzando l'apposita modulistica richiedibile a ECOMETAL. Ciascuna delle Aziende concessionarie deve conservare il proprio registro delle sub concessioni presso il sito produttivo dove in concreto avviene la produzione. Il registro deve essere reso disponibile per il controllo nel corso di eventuali visite ispettive disposte da ECOMETAL.

Art. 7 - Chi può richiedere la concessione del Marchio
Il Marchio viene concesso alle Aziende galvaniche che ne facciano richiesta, previa iscrizione ad Assogalvanica, ed è subordinata all’accettazione del presente regolamento. All’atto della richiesta, l’Azienda richiedente deve fornire la campionatura necessaria per la ricerca e sperimentazione, nel caso di concessione secondo la modalità di cui all’Art. 3 a) ovvero quella necessaria per la verifica di conformità nel caso di concessione secondo la modalità di cui all’Art. 3 b). Le domande di concessione devono essere redatte utilizzando l’apposita modulistica richiedibile a ECOMETAL.

Art. 8 - Sub concessione
In considerazione del fatto che i prodotti dell’industria galvanica spesso rappresentano parti di articoli più complessi, allo scopo di informare l’utilizzatore finale circa le possibilità di riciclo dei prodotti con componenti metallici finiti mediante trattamenti galvanici di superficie e allo scopo di diffondere maggiormente la conoscenza del Marchio stesso, viene data facoltà ai concessionari del Marchio di estendere in sub concessione l’utilizzo del Marchio ai propri Committenti i cui prodotti rispondano ai requisiti previsti nel protocollo tecnico.
La sub concessione del Marchio è intesa limitatamente alle componenti metalliche lavorate dal concessionario.
L’Azienda concessionaria interessata alla sub concessione deve farne richiesta a ECOMETAL utilizzando l’apposita modulistica richiedibile a ECOMETAL. ECOMETAL provvede quindi tempestivamente ad emettere i certificati richiesti conformi agli Artt. 4 e 5, omettendo il nome dell’Azienda destinataria della sub concessione. L’Azienda concessionaria provvede ad intestare il certificato di sub concessione con il nominativo del proprio Committente e ad esigere in nome e per conto di ECOMETAL i relativi diritti e spettanze. Le sub concessioni devono essere annotate dall’Azienda concessionaria nell’apposito registro (Art. 6) al momento della consegna dei certificati ai Committenti.
Nel caso il Committente dell’Azienda concessionaria non rispetti il presente regolamento o nel caso sospenda la committenza di trattamenti presso l’Azienda concessionaria la sub concessione relativa viene sospesa o revocata per conto di ECOMETAL a cura dell’Azienda concessionaria che provvede ad annotare il provvedimento nell’apposito registro e a darne contestualmente notizia ad ECOMETAL.

Art. 9 - Validità della concessione e modalità di rinnovo
La concessione si intende sempre valida a meno che non venga sospesa o revocata. La validità è subordinata al rinnovo trascorsi due anni dalla data di concessione e successivamente a rinnovo annuale. Il rinnovo avviene previa il pagamento dei diritti di concessione previsti dall’Art. 15. In occasione del rinnovo ECOMETAL può disporre il controllo del registro delle sub concessioni. Gli oneri relativi sono a carico dell’Azienda concessionaria.
ECOMETAL si riserva di fare effettuare, a propria discrezione, verifiche di conformità sulla produzione dell’Azienda concessionaria che è tenuta a fornire la campionatura richiesta.

Art. 10 - Sospensione e revoca della concessione
La sospensione della concessione viene decisa dal Presidente di ECOMETAL che ne informa tempestivamente l’Azienda concessionaria indicando i motivi della sospensione. Sono motivo di sospensione:
• la non conformità della produzione ai requisiti previsti nel protocollo tecnico relativo alla Concessione;
• la mancata o errata tenuta del registro delle sub concessioni;
• il mancato pagamento della quota di iscrizione ad Assogalvanica e degli oneri previsti dagli Art. 7, 8 e 9;
• la violazione del presente regolamento.
Nel periodo di sospensione della concessione l’Azienda concessionaria non può richiedere il rilascio di sub concessioni a proprio favore. La sospensione viene revocata con provvedimento del Presidente di ECOMETAL una volta rimossi i motivi che l’hanno determinata.
Avverso la sospensione è ammesso ricorso motivato, entro 30 giorni dal provvedimento, al Consiglio Direttivo di ECOMETAL.
La revoca della concessione viene decisa dal Consiglio Direttivo di ECOMETAL successivamente al procedimento di sospensione, dopo aver esaminati il provvedimento del Presidente e l’eventuale ricorso.
Avverso la revoca è ammesso ricorso motivato, entro 30 giorni dal provvedimento, al Consiglio Direttivo di Assogalvanica. Esaminati gli atti e sentito il Presidente di ECOMETAL, il Consiglio Direttivo di Assogalvanica può confermare il provvedimento o dare disposizioni e prescrizioni che consentano, una volta attuate, l’annullamento della revoca.
I provvedimenti di sospensione e di revoca della concessione, i ricorsi e gli annullamenti vengono progressivamente annotati nel registro dei concessionari del Marchio.
La sospensione e la revoca della concessione implicano l’estensione del provvedimento alle sub concessioni ad essa collegate.

Art. 11 - Sospensione e revoca e della sub concessione
La sospensione e la revoca della sub concessione viene adottata da ECOMETAL su segnalazione dell’Azienda concessionaria che contestualmente ne da notifica a mezzo raccomandata al sub concessionario ed annota nel registro in sue mani la natura, la data ed i motivi del provvedimento. Avverso il provvedimento di sospensione o di revoca della sub concessione è ammesso ricorso motivato al Presidente di ECOMETAL entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. E’ data facoltà al sub concessionario oggetto del provvedimento di sospensione o di revoca di richiedere ad ECOMETAL l’elenco delle Aziende concessionarie cui rivolgersi per chiedere il rilascio di una nuova sub concessione.
E’ fatto salvo il diritto di ECOMETAL di provvedere autonomamente alla sospensione e alla revoca della sub concessione qualora venisse a conoscenza che un sub concessionario fa uso improprio del Marchio o uso non conforme al presente regolamento. In tal caso ECOMETAL informa il concessionario del provvedimento affinché questi possa annotarlo nel proprio registro dei sub concessionari

Art. 12 - Controversie in merito al regolamento, al Marchio e al suo utilizzo
Qualsiasi controversia tra le parti implicate nell’utilizzo del Marchio ovvero Consorziati, ECOMETAL, concessionari e sub concessionari deve essere risolta amichevolmente facendo ricorso agli organi di ECOMETAL, nell’ordine Presidente, Consiglio Direttivo, Assemblea dei Consorziati. Qualora tali organi non siano in grado di dirimere la controversia viene istituito un collegio arbitrale di tre membri, due nominati dalle parti in controversia, il terzo dal Consiglio Direttivo di Assogalvanica. Il giudizio del collegio arbitrale è inappellabile e vincolante per le parti.

Art. 13 - Nuove ricerche e sperimentazioni, evoluzione tecnologica
Le ricerche e sperimentazioni su nuove lavorazioni e prodotti vengono volta per volta definite da ECOMETAL sentite le Aziende interessate, a seconda dell’impegno economico, della complessità dell’argomento e dei mezzi e del tempo necessari per arrivare a dei risultati.
In caso di sensibili progressi tecnologici, i protocolli tecnici originari possono essere modificati od integrati con i risultati di studi aggiuntivi come previsto dall’Art. 2.

Art. 14 - Promozione
ECOMETAL si riserva la facoltà di promuovere l’utilizzo e la diffusione del Marchio anche attraverso accordi internazionali con Enti e Consorzi che condividano le stesse finalità potendo fare ricorso anche a ulteriori certificazioni.
Su segnalazione delle Aziende concessionarie, il Presidente di ECOMETAL ha facoltà di proporre al Consiglio Direttivo di ECOMETAL, l’assegnazione di Premi e Riconoscimenti ad Aziende che si siano distinte per la diffusione della filosofia del riciclo dei prodotti al termine del loro ciclo di utilizzo oppure a prodotti specifici che raggiungano elevati standard di riciclo nel loro complesso incorporando parti significative di beni su cui è applicato il Marchio, o ancora a beni che incorporando parti di materiali misti tra cui quelli cui si riferisce il marchio in oggetto, si distinguano nel loro complesso per la riciclabilità o per l’aver utilizzato materiali riciclati.

Art. 15 - Tariffe, oneri di gestione e utili
Il tariffario relativo alla concessione e sub concessione del Marchio, nonché alla prestazione di servizi di tutela e promozione del Marchio stesso, viene approvato dal Consiglio Direttivo di ECOMETAL su proposta del Presidente. Il tariffario rimane valido fino a sostituzione.
Il Presidente di ECOMETAL redige annualmente il bilancio economico della gestione del Marchio.
Le somme incassate da ECOMETAL, detratti gli oneri di gestione e di promozione del Marchio, debbono essere impiegate per ulteriori ricerche e sperimentazioni.

Art. 16 - Modifiche al regolamento
Il presente regolamento può essere soggetto a modifiche e revisioni da parte del Consiglio Direttivo di ECOMETAL senza obbligo di comunicazione al singolo concessionario. Modifiche ed integrazioni potranno rendersi necessarie con l’estensione del Marchio a soggetti provenienti da ambiti diversi dalla galvanica, oppure a seguito di sviluppi della tecnologia, oppure per adeguamento a leggi cogenti o normative tecniche, in ambito Locale, Regionale, Nazionale, Comunitario e Internazionale, oppure su sollecitazione di Organismi e Organizzazioni Internazionali. Qualsiasi titolare di concessione ha diritto di proporre modifiche al presente regolamento al Consiglio Direttivo di ECOMETAL.
Le revisioni del presente regolamento sono pubblicate nel sito www.ecometal.org e rese disponibili su richiesta degli interessati.

Art. 17 - Riproduzione del Marchio
Il Marchio può essere liberamente riprodotto su cataloghi, carta intestata e altro materiale informativo commerciale delle Aziende concessionarie ma deve essere sempre completato dalla sigla identificativa del supporto e delle lavorazioni per cui è stato concesso. Le aziende sub concessionarie possono riprodurre il Marchio possibilmente accompagnato dalla dicitura infinitely recyclable. Il Marchio può essere riprodotto solo rispettando le specifiche tecniche per la riproduzione stabilite nel manuale d'uso del Marchio. Marchio e dicitura possono essere esposti nei cataloghi con riferimento ai soli prodotti o componenti di prodotto della Azienda concessionaria che ha esteso la sub concessione avendo cura di non dar luogo a fraintendimenti. Se un prodotto è formato da diversi materiali e componenti dovrà essere chiaramente comprensibile a quali materiali e componenti si riferisce il Marchio.
Su richiesta degli interessati che ne abbiano titolo come dal presente regolamento, ECOMETAL si riserva la facoltà di fornire, a spese del richiedente, certificati di particolare pregio ed etichette da apporre sui prodotti ed eventuale altro materiale per la propaganda del Marchio. Il Marchio che fisicamente viene apposto sul prodotto deve essere costituito di materiale fornito e/o approvato da ECOMETAL.

Art. 18 - Estensioni
Potendo il Marchio essere applicato non solo a prodotti metallici sottoposti a trattamenti superficiali galvanici ma anche a qualsiasi prodotto metallico, sempre che possa essere riciclato un numero infinito di volte, ECOMETAL si riserva la facoltà di estendere l’ambito originario del Marchio.

Art. 19 – Impegno Etico di Politica Ambientale
Il sottoscrittore del presente regolamento:
• Prende atto che l’iniziativa senza fini di lucro del Marchio e il regime di Concessione relativo hanno il fine di migliorare il rapporto tra impresa e sue produzioni e l’ambiente
• Prende atto che l’iniziativa è attuata volontariamente e si basa sull’applicazione di criteri etici nella produzione,
• Si impegna ad una politica commerciale coerente con tale fine ed a farsi parte attiva per proporre, stimolare nuove iniziative con spirito di collaborazione per un miglioramento continuo che conduca ad uno sviluppo sostenibile e ad un risparmio di risorse naturali ed energie.
• Prende atto inoltre che le risorse aggiuntive che si rendessero disponibili nel consorzio ECOMETAL, detratte le spese e gli oneri di gestione, non possono in alcun caso dare luogo a distribuzione di utili ai singoli consorziati ma possono unicamente essere impegnati in studi, ricerche ed attività previste nello statuto di ECOMETAL.


Allegato A

 
Ultima revisione : Giugno 2003

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